Edilizia

Estensione del Reverse Charge

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  • Detrazioni Fiscali 2018

    Guida alle detrazioni fiscali Irpef 2018: tutto quello che c'è da sapere sulla detrazione fiscale per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia.

    detrazioni fiscali 2018

    Torino Finestre ha raccolto in questo articolo tutto ciò che devi sapere in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali irpef, qualora tu voglia eseguire opere di ristrutturazione edilizia e/o miglioramento energetico nel 2018.

    Le detrazioni per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico sono disciplinate dalla legge finanziaria emanata per l'anno in cui sono state effettuate le spese, per cui è necessario informarsi anno per anno per conoscere le eventuali proroghe e/o modifiche a cui sono sottoposte.

    Inoltre, in fondo all'articolo, è presente un comodo archivio delle normative riguardanti le detrazioni fiscali per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia divise per anni. irpef, irpef ristrutturazione, itpef edilizia, edilizia, irpef miglioramento, irpef energetico, irpef detrazione.

    Interventi di Miglioramento Energetico Effettuati nel 2018

    Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

    • la proroga delle detrazioni per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018. Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

    - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
    - schermature solari.

    Sebbene per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 le detrazioni sono ridotte al 50%. In sede di approvazione le detrazioni del 65% sono state estese alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione fiscale di € 100.000. Allo scopo di beneficiare delle detrazioni gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

    Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di miglioramento energetico su parti comuni degli edifici condominiali per i quali le detrazioni in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

    • la riduzione al 50% delle detrazioni per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:

    - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
    - acquisto e posa in opera di schermature solari;
    - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione fiscale pari a € 30.000;
    - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

    Detrazione Fiscale per Ristrutturazione Edilizia effettuata nel 2018

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione fiscale dall’ Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

    Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione fiscale più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

    La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

    È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.

    In particolare, la detrazione fiscale spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:

    • Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;

    • Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013.

    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

    Archivio Anni Precedenti

    Per avere informazioni sui cambiamenti negli anni delle normative relative alle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, Torino Finestre® mette a disposizione un archivio degli anni precedenti a quello corrente.

    Tag: miglioramento irpef, detrazione fiscale, fiscale edilizia, fiscale miglioramento, miglioramento edilizia, edilizia

    Per altre informazioni su IVA e detrazioni fiscali
    Iva e Detrazioni
  • Detrazioni Fiscali 2019

    Guida alle detrazioni fiscali Irpef 2019: tutto quello che c'è da sapere sulla detrazione fiscale per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia.

    detrazioni fiscali 2019

    Torino Finestre ha raccolto in questo articolo tutto ciò che devi sapere in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali irpef, qualora tu voglia eseguire opere di ristrutturazione edilizia e/o miglioramento energetico nel 2019.

    Le detrazioni per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico sono disciplinate dalla legge finanziaria emanata per l'anno in cui sono state effettuate le spese, per cui è necessario informarsi anno per anno per conoscere le eventuali proroghe e/o modifiche a cui sono sottoposte.

    Inoltre, in fondo all'articolo, è presente un comodo archivio delle normative riguardanti le detrazioni fiscali per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia divise per anni. irpef, irpef ristrutturazione, itpef edilizia, edilizia, irpef miglioramento, irpef energetico, irpef detrazione.

    Interventi di Miglioramento Energetico Effettuati nel 2019

    Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

    • la proroga delle detrazioni per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2019. Il differimento del termine al 31.12.2019 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

    - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
    - schermature solari.

    Sebbene per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 le detrazioni sono ridotte al 50%. In sede di approvazione le detrazioni del 65% sono state estese alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione fiscale di € 100.000. Allo scopo di beneficiare delle detrazioni gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

    Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di miglioramento energetico su parti comuni degli edifici condominiali per i quali le detrazioni in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

    • la riduzione al 50% delle detrazioni per le spese sostenute dall’1.1.2019 per gli interventi di:

    - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
    - acquisto e posa in opera di schermature solari;
    - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione fiscale pari a € 30.000;
    - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

    Detrazione Fiscale per Ristrutturazione Edilizia effettuata nel 2019

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione fiscale dall’ Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

    Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione fiscale più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

    La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

    È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.

    In particolare, la detrazione fiscale spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:

    • Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;

    • Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013.

    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

    Scarica la scheda informativa dell'Agenzia delle Entrate:

    scheda tecnica alluminio aluclip

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    Tag: miglioramento irpef, detrazione fiscale, fiscale edilizia, fiscale miglioramento, miglioramento edilizia, edilizia

    Per altre informazioni su IVA e detrazioni fiscali
    Iva e Detrazioni
  • Reverse Charge

    Pubblicata sul sito Agenzia delle entrate la Circolare 14/E, con chiarimenti all' estensione del reverse charge a Edilizia Settore Energetico e Pallets

    reverse charge

    La Legge di Stabilità 2015, art.1 commi 629 e 631, modificando gli artt. 17 e 74 del DPR 633/1972, ha disposto la estensione del reverse charge a:

    Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative a edifici;

    Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE;

    Trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;

    Cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;

    Cessioni di bancali di lengo (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

    Tags: agenzia, entrate, estensione, edilizia, settore, pallets, agenzia, entrate, circolare agenzia entrate, circolare estensione esenzione iva agenzia entrate.

    Estensione Esenzione IVA con "Reverse Charge" - Agenzia delle Entrate

    Settore edilizia : la circolare in oggetto ha chiarito che l'applicazione del reverse charge in caso di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento in relazione ad edifici si applica, a partire dal 1°gennaio 2015, a prescindere dal rapporto contrattuale tra le parti e della tipologia di attività esercitata.

    Esso riguarda, dunque, tutte le prestazioni B2B anche da prestatori o verso committenti che non operano nel settore dell' idelizia (es. servizio di pulizia presso uno studio professionale).
    Nell'ambito del settore dell' edilizia era già obbligatorio l'utilizzo del "reverse charge" (prima delle Legge di Stabilità 2015) nel caso di prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.

    In tali fattispecie, tuttavia, il meccanismo era obbligatorio solo nei casi in cui (Circolare 37/E del 2006):

    il subappaltatore svolgesse attività (in via esclusiva o secondaria) appartenente alla sezione F della classificazione ATECO;

    alla base della prestazione sussistesse un contratto di subappalto.

    Si sottolinea che le nuove fattispecie elencate applicano il meccanismo del “reverse charge” solo in relazione a prestazioni su edifici, intesi come fabbricati:"qualsiasi costruzione coperta isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome" ad uso abitativo o strumentale, anche in corso di costruzione.

    Sono quindi da escludersi prestazioni aventi ad oggetto terreni, parcheggi, piscine, giardini, a meno che non costituiscano parti integranti dell'edificio.

    Settore energetico

    La norma ha esteso, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, l'applicazione del “reverse charge” allo scambio di certificati e altre unità finalizzate ad incentivare l'efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Si tratta non solo dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (scambio istituito dalla Direttiva 2003/87/CE per limitare le emissioni inquinanti in atmosfera), ma anche dei trasferimenti di:

    certificati verdi (produzione energia elettrica tramite fonti rinnovabili);

    certificati bianchi (risparmio di gas ed energia elettrica tramite sistemi di efficientamento);

    garanzie di origine (quota di produzione energia elettrica tramite fonti rinnovabili nel proprio mix produttivo);

    unità di riduzione delle emissioni (ERU);

    riduzioni certificate delle emissioni (CER).

    Pallet Reverse Charge

    La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l'art.74, comma 7 del DPR 633/1972, estendendo il “reverse charge” alle cessioni di bancali in legno in tutte le fasi successive alla prima (indipendentemente dalla loro inutilizzabilità o meno al termine del primo ciclo di utilizzo).

    Fino al 31 dicembre 2014 l'inversione contabile cui faceva riferimento il comma era rivolta alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica.

    Si ricorda che il meccanismo del “reverse charge” si applica anche relativamente agli acquisti da parte di esportatori abituali e soggetti aderenti al regime forfetario o dei "minimi"; questi ultimi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, verseranno l'imposta a debito e che sono comunque non sanzionabili tutte le inadempienze commesse fino alla data di pubblicazione della circolare, quindi 27 marzo 2015.

    Tag: circolare estensione esenzione iva agenzia entrate settore edilizia, circolare agenzia entrate, estensione esenzione, estensione esenzione agenzia entrate, entrate esenzione, esenzione

    Guarda la Circolare 14/E del 27 Marzo 2015 - Agenzia delle Entrate

    pdf download

    Da Indicare su fattura:

    Operazione senza addebito dell’ IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, Lettera A-Ter, DPR n. 633/72 - Applicazione dell'Inversione Contabile (Reverse Charge)

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    Iva e Detrazioni

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