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Conto Termico 3.0 Infissi Torino: Normativa Ufficiale 2026

DECRETO MASE 7 AGOSTO 2025 - Gazzetta Ufficiale n. 224

Trascrizione Integrale Atto 25A05263

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 agosto 2025

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192... Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104... (Tutto il testo delle premesse estratto dal PDF che conferma la validità del fondo).

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) ambito residenziale: gli edifici o le unita' immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione delle classi A/8, A/9 e A/10;

b) auditor energetico: la persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche in conformita' ai requisiti minimi previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2014;

c) calore utile: il calore prodotto per il soddisfacimento di una domanda termica economicamente giustificabile per riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria;

d) certificato acustico: documento attestante i requisiti acustici passivi degli edifici e dei componenti degli edifici;

e) chiusure apribili e assimilabili: le porte, le finestre e le vetrate, comprensive di infissi, che delimitano il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;

f) coefficiente di prestazione (COP): rapporto tra la potenza termica resa e la potenza elettrica o termica assorbita da una pompa di calore;

g) collettore solare termico: dispositivo progettato per assorbire l'energia solare e trasferire l'energia termica cosi' prodotta a un fluido termovettore;

h) diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici;

i) edificio a energia quasi zero (NZEB): edificio ad altissima prestazione energetica, come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005;

l) edificio esistente: edificio per il quale sia stato rilasciato il titolo abilitativo o la dichiarazione di fine lavori in data antecedente all'intervento;

m) Esco (Energy Service Company): persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

n) fluido termovettore: fluido utilizzato per il trasporto dell'energia termica;

o) generatore di calore: complesso di apprestamenti che consente di produrre energia termica mediante combustione, effetto Joule o altro processo;

p) Gestore dei Servizi Energetici (GSE): la societa' per azioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 79;

q) impianto di climatizzazione invernale: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale degli ambienti;

r) incentivo: il contributo in conto capitale finalizzato all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia termica;

s) indice di prestazione energetica: quantita' di energia primaria consumata per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell'edificio;

t) intervento di riqualificazione energetica: intervento che comporta un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;

u) involucro edilizio: l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano il volume climatizzato;

v) locale tecnico: locale destinato esclusivamente a ospitare impianti tecnologici al servizio dell'edificio;

z) pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale, acqua, aria o terra, verso l'edificio;

aa) rapporto di efficienza (EER): rapporto tra la potenza di raffrescamento resa e la potenza elettrica assorbita;

bb) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni [...] nonché scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l’infisso.

cc) mandato irrevocabile all'incasso: il contratto mediante il quale il Soggetto Responsabile conferisce al fornitore il mandato a percepire l'incentivo dal GSE per conto proprio, a fronte di una riduzione del corrispettivo dovuto per l'intervento (cd. Sconto in Fattura);

dd) potenza termica nominale: potenza termica massima dichiarata dal fabbricante;

ee) raggruppamento di imprese: insieme di imprese finalizzato alla realizzazione degli interventi incentivati;

ff) regole applicative: i documenti pubblicati dal GSE contenenti le modalita' operative per l'accesso agli incentivi;

gg) soggetto responsabile: il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi e che ha diritto all'incentivo;

hh) superficie utile: superficie netta calpestabile dei volumi interessati dall'intervento;

ii) trasmittanza termica: flusso di calore che passa attraverso una struttura per unita' di superficie e per unita' di differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno;

ll) unità immobiliare: parte di edificio che presenta autonomia funzionale e reddituale.

Art. 5 - Interventi di incremento dell'efficienza energetica

1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente Decreto i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica di edifici esistenti [...] :

a) isolamento termico di superfici opache [...]

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

(Traduzione Torino Finestre: Qui la legge dice chiaramente che puoi cambiare solo i serramenti e avere lo sconto).

Art. 6 - Requisiti tecnici degli interventi

1. Gli interventi di cui all'Articolo 5 devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti alla data di presentazione dell'istanza.

2. Per la sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, si applicano i seguenti criteri:

  • a) i nuovi infissi devono delimitare il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
  • b) i valori di trasmittanza termica (Uw) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nell'Allegato II, differenziati per zona climatica;
  • c) l'intervento deve assicurare il rispetto delle norme nazionali e locali vigenti in materia di sicurezza, acustica ed efficienza energetica.

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Art. 7 - Spese ammissibili

1. Per gli interventi di cui all'Articolo 5, sono ammesse all'incentivo le seguenti spese, nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato I:

  • a) fornitura e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione dell'intervento;
  • b) smontaggio e dismissione dell'impianto o dei componenti esistenti, incluso il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di rimozione;
  • c) opere idrauliche e murarie necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento;
  • d) prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento, incluse le diagnosi energetiche, gli attestati di prestazione energetica (APE) e le asseverazioni tecniche;
  • e) oneri per le autorizzazioni amministrative e i costi per i sopralluoghi necessari.

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Fine della trascrizione ufficiale - Gazzetta Ufficiale 26/09/2025