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Conto Termico 3.0 Infissi Torino: Normativa Ufficiale 2026

DECRETO MASE 7 AGOSTO 2025 - Gazzetta Ufficiale n. 224

Trascrizione Integrale Atto 25A05263

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 agosto 2025

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192... Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104... (Tutto il testo delle premesse estratto dal PDF che conferma la validità del fondo).

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) ambito residenziale: gli edifici o le unita' immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione delle classi A/8, A/9 e A/10;

b) auditor energetico: la persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche in conformita' ai requisiti minimi previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2014;

c) calore utile: il calore prodotto per il soddisfacimento di una domanda termica economicamente giustificabile per riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria;

d) certificato acustico: documento attestante i requisiti acustici passivi degli edifici e dei componenti degli edifici;

e) chiusure apribili e assimilabili: le porte, le finestre e le vetrate, comprensive di infissi, che delimitano il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;

f) coefficiente di prestazione (COP): rapporto tra la potenza termica resa e la potenza elettrica o termica assorbita da una pompa di calore;

g) collettore solare termico: dispositivo progettato per assorbire l'energia solare e trasferire l'energia termica cosi' prodotta a un fluido termovettore;

h) diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici;

i) edificio a energia quasi zero (NZEB): edificio ad altissima prestazione energetica, come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005;

l) edificio esistente: edificio per il quale sia stato rilasciato il titolo abilitativo o la dichiarazione di fine lavori in data antecedente all'intervento;

m) Esco (Energy Service Company): persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

n) fluido termovettore: fluido utilizzato per il trasporto dell'energia termica;

o) generatore di calore: complesso di apprestamenti che consente di produrre energia termica mediante combustione, effetto Joule o altro processo;

p) Gestore dei Servizi Energetici (GSE): la societa' per azioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 79;

q) impianto di climatizzazione invernale: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale degli ambienti;

r) incentivo: il contributo in conto capitale finalizzato all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia termica;

s) indice di prestazione energetica: quantita' di energia primaria consumata per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell'edificio;

t) intervento di riqualificazione energetica: intervento che comporta un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;

u) involucro edilizio: l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano il volume climatizzato;

v) locale tecnico: locale destinato esclusivamente a ospitare impianti tecnologici al servizio dell'edificio;

z) pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale, acqua, aria o terra, verso l'edificio;

aa) rapporto di efficienza (EER): rapporto tra la potenza di raffrescamento resa e la potenza elettrica assorbita;

bb) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni [...] nonché scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l’infisso.

cc) mandato irrevocabile all'incasso: il contratto mediante il quale il Soggetto Responsabile conferisce al fornitore il mandato a percepire l'incentivo dal GSE per conto proprio, a fronte di una riduzione del corrispettivo dovuto per l'intervento (cd. Sconto in Fattura);

dd) potenza termica nominale: potenza termica massima dichiarata dal fabbricante;

ee) raggruppamento di imprese: insieme di imprese finalizzato alla realizzazione degli interventi incentivati;

ff) regole applicative: i documenti pubblicati dal GSE contenenti le modalita' operative per l'accesso agli incentivi;

gg) soggetto responsabile: il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi e che ha diritto all'incentivo;

hh) superficie utile: superficie netta calpestabile dei volumi interessati dall'intervento;

ii) trasmittanza termica: flusso di calore che passa attraverso una struttura per unita' di superficie e per unita' di differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno;

ll) unità immobiliare: parte di edificio che presenta autonomia funzionale e reddituale.

Art. 5 - Interventi di incremento dell'efficienza energetica

1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente Decreto i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica di edifici esistenti [...] :

a) isolamento termico di superfici opache [...]

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

(Traduzione Torino Finestre: Qui la legge dice chiaramente che puoi cambiare solo i serramenti e avere lo sconto).

Art. 6 - Requisiti tecnici degli interventi

1. Gli interventi di cui all'Articolo 5 devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti alla data di presentazione dell'istanza.

2. Per la sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, si applicano i seguenti criteri:

  • a) i nuovi infissi devono delimitare il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
  • b) i valori di trasmittanza termica (Uw) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nell'Allegato II, differenziati per zona climatica;
  • c) l'intervento deve assicurare il rispetto delle norme nazionali e locali vigenti in materia di sicurezza, acustica ed efficienza energetica.

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Art. 7 - Spese ammissibili

1. Per gli interventi di cui all'Articolo 5, sono ammesse all'incentivo le seguenti spese, nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato I:

  • a) fornitura e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione dell'intervento;
  • b) smontaggio e dismissione dell'impianto o dei componenti esistenti, incluso il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di rimozione;
  • c) opere idrauliche e murarie necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento;
  • d) prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell'intervento, incluse le diagnosi energetiche, gli attestati di prestazione energetica (APE) e le asseverazioni tecniche;
  • e) oneri per le autorizzazioni amministrative e i costi per i sopralluoghi necessari.

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Art. 13 - Accesso agli incentivi e procedure

1. La richiesta di accesso agli incentivi per gli interventi di cui all'Articolo 5 deve essere presentata dal Soggetto Responsabile esclusivamente per via telematica tramite il Portaltermico, entro il termine di 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento.

2. Il Soggetto Responsabile, ai fini dell'accesso agli incentivi, presenta al GSE apposita istanza corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa prevista dalle Regole Applicative di cui all'Articolo 21, atta a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve contenere, in particolare:

  • a) l'anagrafica del Soggetto Responsabile;
  • b) la descrizione dell'intervento realizzato e dell'edificio o unita' immobiliare interessata;
  • c) le fatture e le prove di pagamento relative alle spese sostenute (bonifici bancari o postali parlanti);
  • d) l'asseverazione di un tecnico abilitato o la certificazione del produttore, ove previsto dagli Allegati, attestante il rispetto dei requisiti tecnici;
  • e) il mandato irrevocabile all'incasso, nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia optato per lo Sconto in Fattura.

4. Il GSE, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, ne verifica la completezza e la conformita' ai requisiti del presente decreto. In caso di esito positivo, il GSE comunica al Soggetto Responsabile l'ammissione all'incentivo.

5. Qualora il GSE rilevi carenze documentali o la necessità di approfondimenti istruttori, può richiedere integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a 30 giorni. Il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino alla ricezione degli elementi richiesti.

6. L'incentivo e' corrisposto dal GSE secondo le modalità e i tempi previsti dall'Articolo 15, ovvero accreditato direttamente al fornitore in caso di esercizio dell'opzione di cui all'Articolo 2, comma 1, lettera cc).

💡 Nota Pratica Torino Finestre: Sebbene la legge preveda che il "Soggetto Responsabile" (tu) faccia l'istanza, la nostra azienda opera come Soggetto Delegato. Questo significa che pensiamo noi a caricare i documenti, gestire le asseverazioni e dialogare con il GSE. Tu non devi fare altro che firmare i documenti che prepariamo.

Fine della trascrizione ufficiale - Gazzetta Ufficiale 26/09/2025