Scopri come calcolare correttamente l’IVA agevolata al 10% per serramenti, infissi e finestre, cosa sono i beni significativi, come applicare la manodopera + quota equivalente e come utilizzare l’autocertificazione ufficiale. 📑✨
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Nel corso degli anni, la diversa interpretazione dell’IVA agevolata al 10% applicata alla sostituzione di infissi, serramenti e finestre ha generato dubbi sia per i clienti finali sia per installatori, rivenditori e produttori.
Proprio per eliminare ogni incertezza, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte, chiarendo in modo definitivo come deve essere calcolata l’IVA nei casi in cui l’intervento comprenda la fornitura di beni significativi, tra cui rientrano a pieno titolo infissi interni ed esterni.
Il principio fondamentale è questo: l’IVA agevolata al 10% non si applica automaticamente all’intero importo, ma va suddivisa correttamente tra manodopera e valore dei beni significativi, secondo criteri ben precisi stabiliti dalla normativa.
In particolare:
Questo meccanismo, spesso poco compreso, è alla base di molti errori di fatturazione. Per questo motivo abbiamo messo a disposizione uno strumento pratico che ti permette di calcolare correttamente l’IVA agevolata e capire subito come viene suddivisa.
La discrezionalità con cui installatori, rivenditori e produttori di infissi applicano le aliquote IVA ha richiesto chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, quando la prestazione comprende beni significativi come serramenti o infissi:
🔹 Emoji illustrativa:
manodopera 👷🛠️ + quota equivalente da 🧱🏠 = IVA 10% ✅,
resto infissi e materiali 🧱🏠 = IVA 22% ❌
In pratica, se la manodopera costa 500€ e i beni significativi valgono 1200€, si applica il 10% su 500€ + 500€ (quota equivalente) e il 22% sui restanti 700€ dei beni significativi. Clicca per leggere la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015
L’art. 7, comma 1, lett. b), Legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede l’aliquota ridotta del 10% per lavori su immobili abitativi. L’agevolazione si estende alle materie prime e semilavorate, eccetto i beni significativi (infissi, serramenti).
Il valore dei beni significativi va sottratto dal totale per calcolare la quota agevolata. Tutto il resto confluisce nella manodopera.
Le imprese artigiane possono trovarsi in due casi:
In entrambi i casi, gli infissi sono considerati beni significativi e l’aliquota 10% si applica nei limiti normativi.
📌 L’IVA agevolata si applica solo fino a coprire il valore della manodopera e la quota equivalente dei beni significativi. Tutto il resto dei beni significativi va al 22%.
💡 Conclusione: la logica è semplice – agevolare i servizi e la manodopera, applicando il 10% sulla parte corretta dei beni significativi.
Ora che hai chiaro come funziona la suddivisione dell’IVA tra manodopera e beni significativi, puoi verificare in modo pratico e immediato l’importo corretto applicando le regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
Il calcolatore qui sotto segue esattamente i criteri ufficiali:
Al termine del calcolo potrai scaricare un riepilogo completo con imponibili, IVA applicata e totale fattura, utile come supporto a preventivi, confronti o documentazione fiscale.
Inserisci i valori della manodopera e dei beni significativi per ottenere l’IVA agevolata 10% e l’IVA ordinaria 22%.
Dopo aver effettuato il calcolo dell'aliquota Iva Agevolata al 10% nel riquadro che precede, puoi scaricare il file calcolo-iva.txt con tutti i dati inseriti e i risultati ottenuti, con la suddivisione dei costi imponibili agevolati, dei costi non agevolabili, del totale Iva e quindi del totale fattura.
💡 Il file che scarichi è Perfetto per archiviare, stampare o allegare alla documentazione fiscale, che dovrai conservare per 10 anni.
Esistono situazioni in edilizia, soprattutto per interventi pesanti come restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, in cui l’aliquota IVA del 10% può essere applicata su tutti i beni e servizi senza scorporo per i beni significativi. Questo è confermato dalla normativa ufficiale e da discussioni nei forum di professionisti e committenti.
Nei casi di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia con titolo edilizio appropriato, l’IVA al 10% può applicarsi su tutti i beni e servizi. Questo avviene perché la normativa considera questi interventi come “recupero edilizio”, permettendo l’agevolazione anche per beni normalmente significativi.
Se vuoi approfondire l'argomento visita la pagina 💡 IVA Agevolata in Italia: 4% e 10% per Ristrutturazioni e Disabili
Clicca sul tasto e potrai compilare direttamente a Video la tua Autocertificazione ed ottenere l'Agevolazione Iva sul totale della fornitura.
📄 Stampa la Tua Autocertificazione
La corretta applicazione dell’IVA agevolata al 10% su infissi e serramenti non è una scelta discrezionale, ma il risultato di regole precise definite dalla normativa e ribadite più volte dall’Agenzia delle Entrate.
Capire come si calcola l’imponibile agevolato, quale parte dei beni rientra nel 10% e quale resta al 22%, significa evitare errori, contestazioni e differenze di costo inattese.
Per questo motivo mettiamo a disposizione strumenti chiari, spiegazioni complete e documentazione scaricabile, così da offrire trasparenza totale a chi deve affrontare un intervento di sostituzione infissi.
💼 In caso di dubbi o per un supporto diretto: 📞 011 58 28 461 – 🌐 www.torinofinestre.it
L’IVA agevolata al 10% si applica correttamente calcolando prima la manodopera, poi la quota equivalente dei beni significativi. Il resto dei beni significativi va al 22%. La chiarezza nella fatturazione e l’utilizzo dell’autocertificazione salvaguardano l’azienda da controlli fiscali.
Scarica subito i PDF e utilizza il calcolatore interattivo per assicurarti di applicare correttamente l’IVA. 💼🔧🏠
L’IVA agevolata al 10% per la sostituzione di infissi e serramenti è un’agevolazione fiscale reale e strutturale, ma viene spesso fraintesa perché non si applica in modo uniforme all’intero importo dell’intervento.
La normativa distingue in modo netto tra: prestazione di servizio (manodopera) e beni significativi, stabilendo che l’aliquota ridotta può essere applicata solo entro limiti ben precisi.
Quando questi criteri vengono rispettati, il calcolo dell’IVA è corretto, trasparente e difendibile anche in sede di controllo fiscale. Quando invece vengono ignorati, il rischio è quello di errori di fatturazione o aspettative di spesa non realistiche.
Per questo motivo abbiamo scelto di affiancare alla spiegazione normativa uno strumento pratico, che consente di vedere con chiarezza come si forma l’importo finale della fattura.
Il calcolo che hai effettuato tiene conto:
Il riepilogo scaricabile rappresenta quindi un supporto utile e coerente per comprendere, confrontare e valutare un preventivo per infissi e serramenti.
📌 Nota importante: il calcolo ha valore informativo e segue le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in materia di beni significativi. Per casi particolari o interventi complessi, è sempre consigliabile una verifica personalizzata.
📞 Torino Finestre Srl
Via Issiglio 19/b – Torino
Tel. 011 58 28 461
🌐 www.torinofinestre.it
I beni significativi sono tutti quei materiali come infissi e serramenti che hanno un valore rilevante rispetto al totale della prestazione e che hanno aliquota IVA 22% oltre la quota equivalente.
La quota equivalente è la parte dei beni significativi che viene tassata al 10% insieme alla manodopera per rispettare i limiti normativi.
L’autocertificazione va allegata a preventivo o fattura per documentare la corretta applicazione dell’IVA agevolata al 10% sugli infissi e serramenti.

Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE;
Trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;
Cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;
Cessioni di bancali di lengo (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
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Esso riguarda, dunque, tutte le prestazioni B2B anche da prestatori o verso committenti che non operano nel settore dell' idelizia (es. servizio di pulizia presso uno studio professionale).
Nell'ambito del settore dell' edilizia era già obbligatorio l'utilizzo del "reverse charge" (prima delle Legge di Stabilità 2015) nel caso di prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.
In tali fattispecie, tuttavia, il meccanismo era obbligatorio solo nei casi in cui (Circolare 37/E del 2006):
il subappaltatore svolgesse attività (in via esclusiva o secondaria) appartenente alla sezione F della classificazione ATECO;
alla base della prestazione sussistesse un contratto di subappalto.
Si sottolinea che le nuove fattispecie elencate applicano il meccanismo del “reverse charge” solo in relazione a prestazioni su edifici, intesi come fabbricati:"qualsiasi costruzione coperta isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome" ad uso abitativo o strumentale, anche in corso di costruzione.
Sono quindi da escludersi prestazioni aventi ad oggetto terreni, parcheggi, piscine, giardini, a meno che non costituiscano parti integranti dell'edificio.
La norma ha esteso, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, l'applicazione del “reverse charge” allo scambio di certificati e altre unità finalizzate ad incentivare l'efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si tratta non solo dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (scambio istituito dalla Direttiva 2003/87/CE per limitare le emissioni inquinanti in atmosfera), ma anche dei trasferimenti di:
certificati verdi (produzione energia elettrica tramite fonti rinnovabili);
certificati bianchi (risparmio di gas ed energia elettrica tramite sistemi di efficientamento);
garanzie di origine (quota di produzione energia elettrica tramite fonti rinnovabili nel proprio mix produttivo);
unità di riduzione delle emissioni (ERU);
riduzioni certificate delle emissioni (CER).
La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l'art.74, comma 7 del DPR 633/1972, estendendo il “reverse charge” alle cessioni di bancali in legno in tutte le fasi successive alla prima (indipendentemente dalla loro inutilizzabilità o meno al termine del primo ciclo di utilizzo).
Fino al 31 dicembre 2014 l'inversione contabile cui faceva riferimento il comma era rivolta alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica.
Si ricorda che il meccanismo del “reverse charge” si applica anche relativamente agli acquisti da parte di esportatori abituali e soggetti aderenti al regime forfetario o dei "minimi"; questi ultimi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, verseranno l'imposta a debito e che sono comunque non sanzionabili tutte le inadempienze commesse fino alla data di pubblicazione della circolare, quindi 27 marzo 2015.
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Guarda la Circolare 14/E del 27 Marzo 2015 - Agenzia delle Entrate
Da Indicare su fattura:
Operazione senza addebito dell’ IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, Lettera A-Ter, DPR n. 633/72 - Applicazione dell'Inversione Contabile (Reverse Charge)
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Riapriamo il 7 Gennaio 2026
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