circolare agenzia entrate
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- Aliquota iva
Calcolare l'Iva agevolata al 10% sui serramenti, infissi e finestre. L' Agenzia delle Entrate chiarisce come calcolare il valore dei beni significativi.
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La discrezionalità con cui gli installatori, i rivenditori ed i produttori di infissi hanno applicato le aliquote IVA agevolata nei confronti dei clienti, ha spinto l' Agenzia delle Entrate a chiarire il modo corretto per determinare la quota di assegnazione delle diverse aliquote alle diverse voci di spesa.
La risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015 chiarisce definitivamente che, nell'ipotesi in cui la prestazione comporti la fornitura di beni significativi (nell'installazione dei serramenti, gli stessi hanno un valore preponderante sul costo finale), questi devono essere considerati come tali anche nell'ipotesi in cui i medesimi siano installati dalla stessa azienda produttrice.
All'attività di fornitura e posa dei serramenti deve essere applicata in aliquota differente l'IVA, calcolata nel seguente modo: alla manodopera per la posa in opera si applica il 10%; il 10% si applica quindi su una quota parte del valore degli infissi (beni significativi) fino ad eguagliare l'importo della manodopera; la quota rimanente, relativa ai beni significativi, va fatturata con IVA al 22%.
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RISOLUZIONE N. 25/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 6 marzo 2015
OGGETTO:
Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese – Fornitura di beni significativi nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa – Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488 del 1999, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante, società di servizi dell'Associazione ALFA, chiede chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi, nel caso in cui le prestazioni di servizi comportino la fornitura di “beni significativi” individuati nell’elenco contenuto nel D.M. 29 dicembre 1999.
In particolare, l’istante solleva il problema di come determinare il valore dei beni significativi nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli.
Nello specifico, l’istante prospetta tre possibili diverse soluzioni:
a. Considerare solo la materia prima utilizzata dal produttore;
b. Considerare anche gli altri oneri di produzione, come il costo del lavoro degli addetti alla produzione;
c. Assoggettare ad aliquota ridotta l'intero valore della prestazione, considerando irrilevante il valore del bene significativo.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
L’istante fa presente che gli operatori del settore propendono per la soluzione interpretativa di cui alla suddetta lettera c).
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PARERE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lettere a) e b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione, che riguardava solo le fatture emesse nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, è stata prorogata per diverse volte fino a tutto il 31 dicembre 2010. Da ultimo, la legge finanziaria 2010, in linea con le modifiche apportate dalla Direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009 (che aveva aggiunto il punto 10-bis all’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE), ha prolungato a tempo indeterminato l’agevolazione, che così diventa a regime.
L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno però eccezione, come chiarito nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, i beni cosiddetti di valore significativo, la cui individuazione è stata effettuata tassativamente con decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 (tra i quali sono ricompresi gli infissi interni ed esterni).
Ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate), infatti, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.
Come chiarito dalla sopra citata Circolare, la ratio dell’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488 del 1999 è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero, a prescindere dalla circostanza che l’intervento stesso si realizzi mediante un contratto di appalto ovvero una cessione con posa in opera. Da ciò discende che, ogni qualvolta nell’ambito dell’intervento vengano forniti dei beni di valore significativo, l’aliquota agevolata sarà applicabile con le limitazioni previste per tali beni, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare l’intervento stesso.
Nel caso di specie, le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane sembrano riconducibili al contratto di “cessione con posa in opera”, dove l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi). Lo scopo dell’impresa artigiana è, infatti, quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazioni alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria.
In tal senso si è già espressa l’Amministrazione Finanziaria la quale, con risoluzione n. 3600009 del 5 luglio 1976, ha avuto modo di precisare che - in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva - è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi etc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.
Le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane potrebbero, però, così come prospettato dall’istante, essere riconducibili anche ad un contratto di appalto, dove, quindi, l’obbligazione di fare prevale rispetto all’obbligazione di dare e il bene significativo viene realizzato sulla base delle specifiche richieste del cliente, con caratteristiche non standardizzate.
Tuttavia, come già anticipato, sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi.
Pertanto, in entrambe le ipotesi, l’aliquota Iva agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall’azienda installatrice entro gli anzidetti limiti previsti per i “beni significativi”.
Il valore dei suddetti “beni significativi” va determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto, non contenendo la norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile.
In particolare, come precisato nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, “assume rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata”.
A tal riguardo, si è dell’avviso che il suddetto valore, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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Iva e Detrazioni
- Reverse Charge
Pubblicata sul sito Agenzia delle entrate la Circolare 14/E, con chiarimenti all' estensione del reverse charge a Edilizia Settore Energetico e Pallets
La Legge di Stabilità 2015, art.1 commi 629 e 631, modificando gli artt. 17 e 74 del DPR 633/1972, ha disposto la estensione del reverse charge a:
Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE;
Trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE;
Cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;
Cessioni di bancali di lengo (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
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Estensione Esenzione IVA con "Reverse Charge" - Agenzia delle Entrate
Settore edilizia : la circolare in oggetto ha chiarito che l'applicazione del reverse charge in caso di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento in relazione ad edifici si applica, a partire dal 1°gennaio 2015, a prescindere dal rapporto contrattuale tra le parti e della tipologia di attività esercitata.
Esso riguarda, dunque, tutte le prestazioni B2B anche da prestatori o verso committenti che non operano nel settore dell' idelizia (es. servizio di pulizia presso uno studio professionale).
Nell'ambito del settore dell' edilizia era già obbligatorio l'utilizzo del "reverse charge" (prima delle Legge di Stabilità 2015) nel caso di prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.In tali fattispecie, tuttavia, il meccanismo era obbligatorio solo nei casi in cui (Circolare 37/E del 2006):
il subappaltatore svolgesse attività (in via esclusiva o secondaria) appartenente alla sezione F della classificazione ATECO;
alla base della prestazione sussistesse un contratto di subappalto.
Si sottolinea che le nuove fattispecie elencate applicano il meccanismo del “reverse charge” solo in relazione a prestazioni su edifici, intesi come fabbricati:"qualsiasi costruzione coperta isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome" ad uso abitativo o strumentale, anche in corso di costruzione.
Sono quindi da escludersi prestazioni aventi ad oggetto terreni, parcheggi, piscine, giardini, a meno che non costituiscano parti integranti dell'edificio.
Settore energetico
La norma ha esteso, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, l'applicazione del “reverse charge” allo scambio di certificati e altre unità finalizzate ad incentivare l'efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si tratta non solo dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (scambio istituito dalla Direttiva 2003/87/CE per limitare le emissioni inquinanti in atmosfera), ma anche dei trasferimenti di:
certificati verdi (produzione energia elettrica tramite fonti rinnovabili);
certificati bianchi (risparmio di gas ed energia elettrica tramite sistemi di efficientamento);
garanzie di origine (quota di produzione energia elettrica tramite fonti rinnovabili nel proprio mix produttivo);
unità di riduzione delle emissioni (ERU);
riduzioni certificate delle emissioni (CER).
Pallet Reverse Charge
La Legge di Stabilità 2015 ha modificato l'art.74, comma 7 del DPR 633/1972, estendendo il “reverse charge” alle cessioni di bancali in legno in tutte le fasi successive alla prima (indipendentemente dalla loro inutilizzabilità o meno al termine del primo ciclo di utilizzo).
Fino al 31 dicembre 2014 l'inversione contabile cui faceva riferimento il comma era rivolta alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica.
Si ricorda che il meccanismo del “reverse charge” si applica anche relativamente agli acquisti da parte di esportatori abituali e soggetti aderenti al regime forfetario o dei "minimi"; questi ultimi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, verseranno l'imposta a debito e che sono comunque non sanzionabili tutte le inadempienze commesse fino alla data di pubblicazione della circolare, quindi 27 marzo 2015.
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Guarda la Circolare 14/E del 27 Marzo 2015 - Agenzia delle Entrate
Da Indicare su fattura:
Operazione senza addebito dell’ IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, Lettera A-Ter, DPR n. 633/72 - Applicazione dell'Inversione Contabile (Reverse Charge)
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Iva e Detrazioni
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