- Decreto Rilancio 2020
Con il Decreto Rilancio per la rinascita economica sono previste detrazioni Ecobonus del 110% con lo sconto immediato in fattura per efficientamento energetico.
Superbonus edilizi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
Una delle novità del Decreto Rilancio 2020 che ha maggiormente attirato le attenzioni dei nostri affezionati clienti è, senza ombra di dubbio, l’Ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale riguardanti il patrimonio immobiliare per la rinascita del nostro Paese. Come detto dal Premier Conte, i proprietari di abitazioni (ma anche affittuari) e chi abita nei condomini potrà realizzare diverse tipologie di interventi di fatto gratuitamente.
Il bonus, infatti, potrà essere ceduto direttamente alla ditta che effettua i lavori tramite uno sconto immediato in fattura, che a sua volta potrà utilizzare la cifra sotto forma di credito d’imposta nell’arco di 5 anni. Bisogna però fare attenzione: non tutte le tipologie di lavori e interventi previsti dal “vecchio” Ecobonus (quello al 50% e 65%, per intendersi) daranno diritto all’agevolazione maggiorata. Per alcuni interventi, infatti, restano valide le vecchie percentuali di sgravio, mentre altri possono godere dell’Ecobonus 110% solo se vengono svolti a determinate condizioni. La sostituzione delle finestre, ad esempio, è una di queste. La detrazione fiscale Ecobonus infissi varia a seconda che il cambio avvenga all’interno di interventi di natura più ampia (una ristrutturazione completa del proprio appartamento o immobile, ad esempio) o se si tratta di un “intervento singolo”. Dànno diritto allo sconto del 110% non tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma solo alcune.
Quali sono i lavori ammessi dall’Ecobonus al 110%
Per capire esattamente come funzionano la detrazioni fiscali Ecobonus serramenti è necessario, prima di tutto, vedere come funziona l’Ecobonus al 110% e quali sono i lavori che potranno godere di questo sgravio fiscale. Secondo l’articolo 128 del testo del Decreto Rilancio, si potrà ottenere il superbonus per l’edilizia solo per interventi “pesanti”, che consentano di migliorare la classificazione dell’edificio di almeno due classi energetiche. Nello specifico, il Dl Rilancio prevede che l’Ecobonus 110% venga concesso per:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- installazione di pannelli fotovoltaici;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.
Ai fini della fruizione dell’ecobonus maggiorato è necessario rispettare alcune precise condizioni. Innanzitutto, gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Occorre inoltre che gli interventi rispettino determinati limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Si tratta di un aspetto alquanto critico: fino a quando non sarà varato tale decreto ministeriale, infatti, non sarà possibile progettare alcun intervento poiché non si ha nessun valore di riferimento.
Online la guida al superbonus 110% dell'agenzia delle entrate
Detrazione fiscale Ecobonus infissi: sconto immediato in fattura del 50%
Per quel che riguarda la sostituzione e l’installazione di nuovi infissi, dunque, restano in vigore le normative precedenti, che prevedono un’agevolazione fiscale del 50% di quanto speso. A meno che, però, gli interventi “di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari” avvenga in concomitanza con lavori più “incisivi”, che garantiscano l’abbattimento della classe energetica dell’edificio, come da attestazione A.P.E. Insomma, per avere lo sconto del 110% sulle nuove finestre sarà necessario mettere in cantiere qualche altro intervento di ristrutturazione.
In alternativa alla detrazione fiscale in 10 anni, però, è stata reintrodotta la possibilità della cessione del credito IRPEF all'azienda fornitrice ottenendo così uno sconto immediato in fattura del 50%.
Torino Finestre è, a oggi, una delle pochissime aziende in Italia a concedere la Cessione Credito Ecobonus, avendo investito un ingente capitale sociale per anticipare di tasca propria l'importo pari alla detrazione spettante a chi effettua interventi di sostituzione dei vecchi infissi e serramenti, permettendo così agli affezionati clienti di migliorare l'efficienza energetica della propria casa con una minima spesa di acquisto, pari al 50% del totale fattura.
Questa opzione è naturalmente vantaggiosa in quanto non richiede il pagamento dell’importo totale e l’attesa di 10 anni per il rimborso del 50%, ma la detrazione viene applicata direttamente sulla fattura e i soldi non devono essere anticipati dall’acquirente. Una volta effettuato l’acquisto sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito che provvederà a rendere disponibile per il venditore la somma restante.
Puoi scaricare e stampare l'articolo 128 del decreto rilancio 2020 cliccando sul seguente link:
Per maggiori informazioni visita
Detrazioni Fiscali
- Detrazioni Fiscali Ecobunus
Cosa sono le detrazioni fiscali Irpef per efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia, come funzionano e a chi spettano. Guida detrazione fiscale ecobonus.
La detrazione fiscale consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- l'installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.