Torino Finestre ha raccolto in questo articolo tutto ciò che devi sapere in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali irpef, qualora tu voglia eseguire opere di ristrutturazione edilizia e/o miglioramento energetico nel 2018.
Le detrazioni per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico sono disciplinate dalla legge finanziaria emanata per l'anno in cui sono state effettuate le spese, per cui è necessario informarsi anno per anno per conoscere le eventuali proroghe e/o modifiche a cui sono sottoposte.
Inoltre, in fondo all'articolo, è presente un comodo archivio delle normative riguardanti le detrazioni fiscali per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia divise per anni. irpef, irpef ristrutturazione, itpef edilizia, edilizia, irpef miglioramento, irpef energetico, irpef detrazione.
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:
• la proroga delle detrazioni per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018. Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- schermature solari.
Sebbene per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 le detrazioni sono ridotte al 50%. In sede di approvazione le detrazioni del 65% sono state estese alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione fiscale di € 100.000. Allo scopo di beneficiare delle detrazioni gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.
Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di miglioramento energetico su parti comuni degli edifici condominiali per i quali le detrazioni in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;
• la riduzione al 50% delle detrazioni per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione fiscale pari a € 30.000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione fiscale dall’ Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione fiscale più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione fiscale spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:
• Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;
• Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013.
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.
Per avere informazioni sui cambiamenti negli anni delle normative relative alle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, Torino Finestre® mette a disposizione un archivio degli anni precedenti a quello corrente.
Tag: miglioramento irpef, detrazione fiscale, fiscale edilizia, fiscale miglioramento, miglioramento edilizia, edilizia
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