Ecobonus 2019

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Detrazioni Fiscali 2019
  • Decreto Crescita 2019

    Con il Decreto Crescita 2019 potrai effettuare la cessione del credito IRPEF spettante ottenendo uno sconto immediato in fattura del 50% per infissi e serramenti Torino Finestre.

    cessione-del-credito

    Come ottenere lo sconto immediato del 50% sull’acquisto dei nuovi serramenti

    Torino Finestre è, a oggi, una delle pochissime aziende in Italia a concedere la Cessione Credito Ecobonus, avendo investito un ingente capitale sociale per anticipare di tasca propria l'importo pari alla detrazione spettante a chi effettua interventi di sostituzione dei vecchi infissi e serramenti, permettendo così agli affezionati clienti di migliorare l'efficienza energetica della propria casa con una minima spesa di acquisto, pari al 50%.

    Il Decreto Crescita 2019, pubblicato sul supplemento ordinario 2019 n.26/L alla Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 Giugno 2019, ha come obiettivo quello di stimolare la ripresa economica del paese attraverso una serie di incentivi e agevolazioni, tra cui appunto le semplificazioni sul recupero del credito Ecobonus 2019. In particolare, con la nuova normativa, il Decreto Crescita 2019 prevede la possibilità di beneficiare di uno sconto immediato sulle spese effettuate su prodotti volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, come ad esempio la sostituzione di vecchi serramenti con infissi di ultima generazione. In questo modo, sarà possibile installare i nuovi serramenti beneficiando immediatamente dello sconto in fattura del 50% applicato direttamente da Torino Finestre, cedendo a quest'ultima il credito IRPEF spettante, che verrà recuperato in cinque anni in rate di pari importo.

    Ecobonus infissi 2019 e cessione del credito

    La grande novità che rende estremamente vantaggioso l’Ecobonus 2019 è che, dal primo Luglio, grazie al Decreto Crescita, è possibile usufruire di uno sconto immediato del 50% sull’acquisto degli infissi se questi rientrano entro determinati valori di risparmio energetico. Grazie allo sconto in fattura infissi, da oggi è possibile acquistare a metà prezzo finestre di design di eccellente qualità, senza attendere il rimborso irpef in 10 anni. Per ottenere questo sconto si deve cedere al venditore il Credito Ecobonus, che sua volta potrà incassare attraverso 5 quote annuali di pari entità.

    Questa opzione è naturalmente vantaggiosa in quanto non richiede il pagamento dell’importo totale e l’attesa di 10 anni per il rimborso del 50%, ma la detrazione viene applicata direttamente sulla fattura e i soldi non devono essere anticipati dall’acquirente.

    Una volta effettuato l’acquisto sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito che provvederà a rendere disponibile per il venditore la somma restante. Per farlo, occorre stampare, compilare e restituire a Torino Finestre la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica effettuati su singole unità immobiliari.

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    Ci penserà poi Torino Finestre a sbrigare le formalità burocratiche e ad effettuare le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, compilando e firmando la delega scaricabile QUI.

    Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019

    agenzia entrate

    Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

    1. Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 14, comma 3.1 e all’articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

    • 1.1 I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
    • 1.2 L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
    • 1.3 La comunicazione di cui al punto 1.2 è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:
      • 1.3.1 la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
      • 1.3.2 la tipologia di intervento effettuato;
      • 1.3.3 l’importo complessivo della spesa sostenuta;
      • 1.3.4 l’anno di sostenimento della spesa;
      • 1.3.5 l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
      • 1.3.6 i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
      • 1.3.7 la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
      • 1.3.8 la data in cui è stata esercitata l’opzione;
      • l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato
    • 1.4 In alternativa alle modalità di cui al punto 1.3, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità. Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno rese note nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione
    • 1.5 Per gli interventi di cui al presente articolo diversi da quelli di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2003, n. 63, il soggetto che ha esercitato l’opzione effettua il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

    2. Ammontare del contributo e dello sconto

    • 2.1 Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
    • 2.2 L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
    • 2.3 In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
    • 2.4 L’importo dello sconto praticato è pari al contributo di cui al punto 2.1, non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

    3. Recupero del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato

    • 3.1 Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al punto 1.2, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    • 3.2 Ai fini di cui al punto 3.1, il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
    • 3.3 Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
    • 3.4 La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

    4. Ulteriore cessione del credito d’imposta

    • 4.1 In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
    • 4.2 La comunicazione della cessione di cui al punto 4.1 avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    • 4.3 Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità di cui al punto 4.2.

    5. Cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91

    • 5.1 I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
    • 5.2 I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono cedere, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    • 5.3 La cessione dei crediti di cui ai punti 5.1 e 5.2 è comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4 del provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372
    • 5.4 La comunicazione della cessione del credito di cui al punto 5.1, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019. Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
    • 5.5 I crediti ceduti di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente, in cinque e dieci quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    • 5.6 Ai fini della determinazione del credito cedibile, dell’utilizzo in compensazione del credito ceduto e dell’eventuale successiva cessione del credito stesso, per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.

    6. Controlli

    • 6.1 Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d’imposta richiamate dal presente provvedimento, si provvede al recupero dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.
    • 6.2 Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

    7. Coordinamento e rinvio ai provvedimenti del 28 agosto 2017, prot. 165110 e dell’8 giugno 2017, prot. 108572

    • 7.1 I dati di cui al punto 1.3 del presente provvedimento, relativi agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, sono comunicati con le modalità previste al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento dell’8 giugno 2017, prot. 108572.
    • 7.2 La cessione dei crediti di cui al punto 5.2, relativi a interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110.

    Motivazioni

    L’articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

    In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 10 inseriscono, rispettivamente, i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 decreto-legge n. 63 del 2013, consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui ai medesimi articoli 14 e 16, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. In proposito, il comma 3 del medesimo articolo 10 stabilisce che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità attuative delle sopradescritte disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore. Pertanto, con il presente provvedimento sono stabiliti modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione. In particolare, il presente provvedimento prevede che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure presentando agli uffici dell’Agenzia delle entrate l’apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo.

    Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata con le modalità previste al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento dell’8 giugno 2017, prot. 108572, ossia dall’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il provvedimento, disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24, oppure può cedere il credito medesimo a soggetti terzi. Il soggetto che ha esercitato l’opzione, analogamente a quanto avviene in caso di cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui trattasi, esegue il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, il comma 3-ter del citato articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce che, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Anche in tale eventualità, il fornitore dell'intervento può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Al riguardo, per esigenze di uniformità e semplificazione, il presente provvedimento prevede che la cessione del credito da ultimo descritto sia comunicata all’Agenzia delle entrate con gli stessi termini e modalità previsti in casi simili già disciplinati. Per le stesse motivazioni, viste anche le numerose richieste di chiarimenti formulate dai soggetti interessati, il presente provvedimento dispone che con gli stessi termini e modalità sia comunicata all’Agenzia delle entrate la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). A tal fine, il presente provvedimento contiene i necessari richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110 e del 18 aprile 2019, prot. 100372. Il provvedimento, infine, reca le opportune norme transitorie e di coordinamento con le vigenti disposizioni direttoriali in tema di comunicazione delle cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. In particolare, per esigenze di uniformità e semplificazione, è previsto l’utilizzo di un unico modulo, sia per la comunicazione della cessione dei suddetti crediti, sia per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per lo sconto.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1986, n. 917, recante l’approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione. Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 16. Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l’articolo 10, recante “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017, prot. 108572, recante “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110, recante “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento giugno 2017”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372, recante “Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110”

    La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Antonino Maggiore

    Puoi scaricare e stampare il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate cliccando sul seguente link:

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    Per Maggiori Informazioni su IVA e Detrazioni:
    Detrazioni Serramenti
  • Detrazioni Fiscali 2019

    Guida alle detrazioni fiscali Irpef 2019: tutto quello che c'è da sapere sulla detrazione fiscale per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia.

    detrazioni fiscali 2019

    Torino Finestre ha raccolto in questo articolo tutto ciò che devi sapere in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali irpef, qualora tu voglia eseguire opere di ristrutturazione edilizia e/o miglioramento energetico nel 2019.

    Le detrazioni per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico sono disciplinate dalla legge finanziaria emanata per l'anno in cui sono state effettuate le spese, per cui è necessario informarsi anno per anno per conoscere le eventuali proroghe e/o modifiche a cui sono sottoposte.

    Inoltre, in fondo all'articolo, è presente un comodo archivio delle normative riguardanti le detrazioni fiscali per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia divise per anni. irpef, irpef ristrutturazione, itpef edilizia, edilizia, irpef miglioramento, irpef energetico, irpef detrazione.

    Interventi di Miglioramento Energetico Effettuati nel 2019

    Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

    • la proroga delle detrazioni per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2019. Il differimento del termine al 31.12.2019 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

    - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
    - schermature solari.

    Sebbene per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 le detrazioni sono ridotte al 50%. In sede di approvazione le detrazioni del 65% sono state estese alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione fiscale di € 100.000. Allo scopo di beneficiare delle detrazioni gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

    Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di miglioramento energetico su parti comuni degli edifici condominiali per i quali le detrazioni in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

    • la riduzione al 50% delle detrazioni per le spese sostenute dall’1.1.2019 per gli interventi di:

    - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
    - acquisto e posa in opera di schermature solari;
    - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione fiscale pari a € 30.000;
    - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

    Detrazione Fiscale per Ristrutturazione Edilizia effettuata nel 2019

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione fiscale dall’ Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

    Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione fiscale più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

    La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

    È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.

    In particolare, la detrazione fiscale spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:

    • Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;

    • Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013.

    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

    Scarica la scheda informativa dell'Agenzia delle Entrate:

    scheda tecnica alluminio aluclip

    Archivio Anni Precedenti

    Per avere informazioni sui cambiamenti negli anni delle normative relative alle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, Torino Finestre® mette a disposizione un archivio degli anni precedenti a quello corrente.

    Tag: miglioramento irpef, detrazione fiscale, fiscale edilizia, fiscale miglioramento, miglioramento edilizia, edilizia

    Per altre informazioni su IVA e detrazioni fiscali
    Iva e Detrazioni
  • Informative

    Cos'è la detrazione fiscale Irpef per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico, come funziona e a chi spetta. Guida detrazioni fiscali e Iva.

    Superbonus 110%: interventi di efficientamento energetico gratis

    Una delle novità del Decreto Rilancio 2020 che ha maggiormente attirato le attenzioni dei nostri affezionati clienti è, senza ombra di dubbio, l’Ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale riguardanti il patrimonio immobiliare per la rinascita del nostro Paese. Come detto dal Premier Conte, i proprietari di abitazioni (ma anche affittuari) e chi abita nei condomini potrà realizzare diverse tipologie di interventi di fatto gratuitamente. Il bonus, infatti, potrà essere ceduto direttamente alla ditta che effettua i lavori tramite uno sconto immediato in fattura, che a sua volta potrà utilizzare la cifra sotto forma di credito d’imposta nell’arco di 5 anni. Bisogna però fare attenzione: non tutte le tipologie di lavori e interventi previsti dal “vecchio” Ecobonus (quello al 50% e 65%, per intendersi) daranno diritto all’agevolazione maggiorata.

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    Come ottenere uno sconto in fattura del 50% per la sostituzione di infissi e serramenti?

    Il Decreto Crescita 2019, pubblicato sul supplemento ordinario 2019 n.26/L alla Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 Giugno 2019, ha come obiettivo quello di stimolare la ripresa economica del paese attraverso una serie di incentivi e agevolazioni, tra cui appunto le semplificazioni sul recupero del credito Ecobonus 2019. In particolare, con la nuova normativa, il Decreto Crescita 2019 prevede la possibilità di beneficiare di uno sconto immediato sulle spese effettuate su prodotti volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, come ad esempio la sostituzione di vecchi serramenti con infissi di ultima generazione. In questo modo, sarà possibile installare i nuovi serramenti beneficiando immediatamente dello sconto in fattura del 50% applicato direttamente da Torino Finestre, cedendo a quest'ultima il credito IRPEF spettante, che verrà recuperato in cinque anni in rate di pari importo.

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    Cosa sono le detrazioni Irpef per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico?

    Le detrazioni Irpef per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico riducono l'imposta lorda dovuta all'agenzia delle entrate per i redditi percepiti nell'anno precedente, determinando quella netta. Le detrazioni per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico vengo anche dette credito Irpef per effetto del quale si riduce la capienza Irpef, cioè l'importo dovuto a seguito di un reddito percepito nell'anno solare precedente. Le detrazioni per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico sono disciplinate dalla legge finanziaria emanata per l'anno in cui sono state effettuate le spese; di seguito troverai le guide relative ai vari anni, compresa quella in vigore attualmente. Vediamo come funzionano.

    Clicca sull'immagine e troverai tutto ciò che devi sapere in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali irpef, qualora tu voglia eseguire opere di miglioramento energetico.

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    Come si dimostra il diritto alle detrazioni per la ristrutturazione edilizia e il miglioramento energetico?

    Il contribuente è tenuto a conservare - fino alla fine del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione - la documentazione che dimostra il diritto alla detrazione fiscale.

    Questo obbligo risulta semplificato con l'avvento della dichiarazione precompilata: se il contribuente accetta quella inviata dall'Agenzia delle Entrate, non ci saranno più controlli sui documenti. Se la presentasse (anche modificata) attraverso Caf o professionisti abilitati, i controlli saranno a carico degli intermediari, salvo il caso di dolo da parte del contribuente.

    In via generale, i pagamenti devo essere dimostrabili tramite bonifici bancari o postali da cui devono risultare specifici elementi.

    Scopri come compilare i bonifici per detrazioni fiscali cliccando sull'immagine.

    Come calcolare il valore dei beni significativi e ottenere l' Iva agevolata?

    La discrezionalità con cui gli installatori, i rivenditori e i produttori di infissi hanno applicato le aliquote IVA nei confronti dei clienti, ha spinto l'Agenzia delle Entrate a chiarire il modo corretto per determinare la quota di assegnazione delle diverse aliquote alle diverse voci di spesa.

    La risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015 chiarisce definitivamente che, nell'ipotesi in cui la prestazione comporti la fornitura di "beni significativi" (nell'installazione dei serramenti, gli stessi hanno un valore preponderante sul costo finale), questi devono essere considerati come tali anche nell'ipotesi in cui i medesimi siano installati dalla stessa azienda produttrice.

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    Per cosa spettano le detrazioni Irpef per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico?

    Le detrazioni si dividono essenzialmente in due gruppi, quelle che spettano per il reddito da lavoro percepito e/o per la composizione del nucleo familiare e quelle che ci interessano direttamente e cioè le detrazioni legate a spese effettivamente sostenute per le ristrutturazioni edilizie e quelle sostenute per il miglioramento energetico che di fatto oltre a fornirci un credito Irpef contribuisce ad un risparmio energetico futuro.

    Le percentuali di spesa detraibili per il recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico variano a secondo dell'anno in cui sono state sostenute e sono disciplinate dalla legge finanziaria emanata dal Governo.

    Clicca sull'immagine per visionare l'archivio delle proroghe degli anni precedenti.

    archivio incentivi detrazioni fiscali

    Quali sono le principali detrazioni Irpef per la ristrutturazione della casa?

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef di una percentuale delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad una certa cifra per unità immobiliare.

    Le detrazioni più rilevanti per la manutenzione straordinaria di una casa sono:

    Detrazione fiscale manutenzione straordinaria

    Detrazione fiscale porte interne

    Detrazione fiscale porta blindata

    Qualora siate interessati alle detrazioni relative a tali spese, vi invitiamo a leggere il seguente articolo cliccando sull'immagine.

    detrazioni irpef ristrutturazione

    Quali sono le principali detrazioni Irpef per il Risparmio Energetico?

    L'agevolazione consiste in una detrazione fiscale dall'Irpef o dall' Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

    Le detrazioni più rilevanti per la riqualificazione energetica di una casa sono:

    Detrazione fiscale infissi e serramenti

    Detrazione fiscale porte blindate

    Detrazioni tende da sole

    Qualora foste interessati a detrazioni ed incentivi su infissi, finestre e serramenti, vi invitiamo a leggere il seguente articolo.

    detrazioni risparmio energetico

    Efficienza Energetica Serramenti e Guide ENEA

    L'efficienza energetica ha assunto negli anni un'importanza crescente, per via della palese insostenibilità degli attuali ritmi di consumo di materie prime ed emissioni in atmosfera. A fronte della necessità di ridurre i consumi e le conseguenti emissioni, nonché le spese connesse in ogni settore abitativo e lavorativo, sono stati incentivati gli interventi che su tali fattori hanno la maggiore incidenza, per lo più connessi al miglioramento energetico degli edifici e cioè l'efficienza energetica.

    Per far fronte a tali esigenze, negli ultimi anni sono emerse normative sempre più stringenti sui livelli di dispersione termica ammissibili nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti qualora sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria.

    Clicca sull'immagine per maggiori informazioni.

    efficienza energetica enea

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    In che tempi possono essere fruite le detrazioni relative a ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico?

    Le dichiarazioni dei redditi si redige nei primi 6 mesi successivi all'anno solare preso in considerazione. Le detrazioni spettanti si riferiscono allo stesso anno fiscale per il quale si compila la dichiarazione dei redditi che generano un imposizione Irpef e di conseguenza, le detrazioni riducono l'imposta da pagare. Deriva la condizione essenziale per la convenienza della detrazione fiscale Irpef per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico la percezione di un certo reddito, che impone il pagamento dell'imposta Irpef sulla quale sarà effettuata la compensazione del credito, diversamente il credito ottenuto verrà perso, in quanto non è prevista alcuna forma di rimborso. Inoltre alcune detrazioni come quelle per il recupero del patrimonio edilizio o il risparmio energetico vengono fruite in più anni (cinque o dieci) dopo quello in cui la spesa è stata sostenuta.

    Iva esente con il Reverse Charge

    esenzione iva con reverse charge

    Quando posso ottenere l'esenzione iva ? Che cos'è il Reverse Charge? Leggi questo articolo e potrai trovare le risposte dell'Agenzia delle Entrate e scaricare la circolare in PDF.

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    Fatturazione Elettronica

    fatturazione elettronica

    Dal 31 marzo 2015 esiste l'obbligo della Fattura Elettronica per servizi o forniture rese alla pubblica amministrazione. Visualizza gli esempi di Fatture Elettroniche ad enti pubblici.

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    Progettazione, Permessi in Sede

    progettazioni e permessi in sede

    Eseguiamo in sede la Progettazione, la richiesta dei Permessi Comunali e l'invio telematico all'ENEA per ottenere le detrazioni fiscali per i lavori di miglioramento energetico.

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