Torino Finestre è, a oggi, una delle pochissime aziende in Italia a concedere la Cessione Credito Ecobonus, avendo investito un ingente capitale sociale per anticipare di tasca propria l'importo pari alla detrazione spettante a chi effettua interventi di sostituzione dei vecchi infissi e serramenti, permettendo così agli affezionati clienti di migliorare l'efficienza energetica della propria casa con una minima spesa di acquisto, pari al 50%.
Il Decreto Crescita 2019, pubblicato sul supplemento ordinario 2019 n.26/L alla Gazzetta Ufficiale n.151 del 29 Giugno 2019, ha come obiettivo quello di stimolare la ripresa economica del paese attraverso una serie di incentivi e agevolazioni, tra cui appunto le semplificazioni sul recupero del credito Ecobonus 2019. In particolare, con la nuova normativa, il Decreto Crescita 2019 prevede la possibilità di beneficiare di uno sconto immediato sulle spese effettuate su prodotti volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, come ad esempio la sostituzione di vecchi serramenti con infissi di ultima generazione. In questo modo, sarà possibile installare i nuovi serramenti beneficiando immediatamente dello sconto in fattura del 50% applicato direttamente da Torino Finestre, cedendo a quest'ultima il credito IRPEF spettante, che verrà recuperato in cinque anni in rate di pari importo.
La grande novità che rende estremamente vantaggioso l’Ecobonus 2019 è che, dal primo Luglio, grazie al Decreto Crescita, è possibile usufruire di uno sconto immediato del 50% sull’acquisto degli infissi se questi rientrano entro determinati valori di risparmio energetico. Grazie allo sconto in fattura infissi, da oggi è possibile acquistare a metà prezzo finestre di design di eccellente qualità, senza attendere il rimborso irpef in 10 anni. Per ottenere questo sconto si deve cedere al venditore il Credito Ecobonus, che sua volta potrà incassare attraverso 5 quote annuali di pari entità.
Questa opzione è naturalmente vantaggiosa in quanto non richiede il pagamento dell’importo totale e l’attesa di 10 anni per il rimborso del 50%, ma la detrazione viene applicata direttamente sulla fattura e i soldi non devono essere anticipati dall’acquirente.
Una volta effettuato l’acquisto sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito che provvederà a rendere disponibile per il venditore la somma restante. Per farlo, occorre stampare, compilare e restituire a Torino Finestre la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica effettuati su singole unità immobiliari.
Ci penserà poi Torino Finestre a sbrigare le formalità burocratiche e ad effettuare le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, compilando e firmando la delega scaricabile QUI.
Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
1. Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 14, comma 3.1 e all’articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
2. Ammontare del contributo e dello sconto
3. Recupero del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato
4. Ulteriore cessione del credito d’imposta
5. Cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91
6. Controlli
7. Coordinamento e rinvio ai provvedimenti del 28 agosto 2017, prot. 165110 e dell’8 giugno 2017, prot. 108572
Motivazioni
L’articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 10 inseriscono, rispettivamente, i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 decreto-legge n. 63 del 2013, consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui ai medesimi articoli 14 e 16, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. In proposito, il comma 3 del medesimo articolo 10 stabilisce che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità attuative delle sopradescritte disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore. Pertanto, con il presente provvedimento sono stabiliti modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione. In particolare, il presente provvedimento prevede che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure presentando agli uffici dell’Agenzia delle entrate l’apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo.
Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata con le modalità previste al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento dell’8 giugno 2017, prot. 108572, ossia dall’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il provvedimento, disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24, oppure può cedere il credito medesimo a soggetti terzi. Il soggetto che ha esercitato l’opzione, analogamente a quanto avviene in caso di cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui trattasi, esegue il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, il comma 3-ter del citato articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce che, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Anche in tale eventualità, il fornitore dell'intervento può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Al riguardo, per esigenze di uniformità e semplificazione, il presente provvedimento prevede che la cessione del credito da ultimo descritto sia comunicata all’Agenzia delle entrate con gli stessi termini e modalità previsti in casi simili già disciplinati. Per le stesse motivazioni, viste anche le numerose richieste di chiarimenti formulate dai soggetti interessati, il presente provvedimento dispone che con gli stessi termini e modalità sia comunicata all’Agenzia delle entrate la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). A tal fine, il presente provvedimento contiene i necessari richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110 e del 18 aprile 2019, prot. 100372. Il provvedimento, infine, reca le opportune norme transitorie e di coordinamento con le vigenti disposizioni direttoriali in tema di comunicazione delle cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. In particolare, per esigenze di uniformità e semplificazione, è previsto l’utilizzo di un unico modulo, sia per la comunicazione della cessione dei suddetti crediti, sia per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per lo sconto.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1). Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1986, n. 917, recante l’approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione. Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 16. Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l’articolo 10, recante “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017, prot. 108572, recante “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110, recante “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento giugno 2017”. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372, recante “Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110”
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
Puoi scaricare e stampare il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate cliccando sul seguente link:
Una delle novità del Decreto Rilancio 2020 che ha maggiormente attirato le attenzioni dei nostri affezionati clienti è, senza ombra di dubbio, l’Ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale riguardanti il patrimonio immobiliare per la rinascita del nostro Paese. Come detto dal Premier Conte, i proprietari di abitazioni (ma anche affittuari) e chi abita nei condomini potrà realizzare diverse tipologie di interventi di fatto gratuitamente.
Il bonus, infatti, potrà essere ceduto direttamente alla ditta che effettua i lavori tramite uno sconto immediato in fattura, che a sua volta potrà utilizzare la cifra sotto forma di credito d’imposta nell’arco di 5 anni. Bisogna però fare attenzione: non tutte le tipologie di lavori e interventi previsti dal “vecchio” Ecobonus (quello al 50% e 65%, per intendersi) daranno diritto all’agevolazione maggiorata. Per alcuni interventi, infatti, restano valide le vecchie percentuali di sgravio, mentre altri possono godere dell’Ecobonus 110% solo se vengono svolti a determinate condizioni. La sostituzione delle finestre, ad esempio, è una di queste. La detrazione fiscale Ecobonus infissi varia a seconda che il cambio avvenga all’interno di interventi di natura più ampia (una ristrutturazione completa del proprio appartamento o immobile, ad esempio) o se si tratta di un “intervento singolo”. Dànno diritto allo sconto del 110% non tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma solo alcune.
Per capire esattamente come funzionano la detrazioni fiscali Ecobonus serramenti è necessario, prima di tutto, vedere come funziona l’Ecobonus al 110% e quali sono i lavori che potranno godere di questo sgravio fiscale. Secondo l’articolo 128 del testo del Decreto Rilancio, si potrà ottenere il superbonus per l’edilizia solo per interventi “pesanti”, che consentano di migliorare la classificazione dell’edificio di almeno due classi energetiche. Nello specifico, il Dl Rilancio prevede che l’Ecobonus 110% venga concesso per:
In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.
Ai fini della fruizione dell’ecobonus maggiorato è necessario rispettare alcune precise condizioni. Innanzitutto, gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Occorre inoltre che gli interventi rispettino determinati limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Si tratta di un aspetto alquanto critico: fino a quando non sarà varato tale decreto ministeriale, infatti, non sarà possibile progettare alcun intervento poiché non si ha nessun valore di riferimento.
Per quel che riguarda la sostituzione e l’installazione di nuovi infissi, dunque, restano in vigore le normative precedenti, che prevedono un’agevolazione fiscale del 50% di quanto speso. A meno che, però, gli interventi “di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari” avvenga in concomitanza con lavori più “incisivi”, che garantiscano l’abbattimento della classe energetica dell’edificio, come da attestazione A.P.E. Insomma, per avere lo sconto del 110% sulle nuove finestre sarà necessario mettere in cantiere qualche altro intervento di ristrutturazione.
In alternativa alla detrazione fiscale in 10 anni, però, è stata reintrodotta la possibilità della cessione del credito IRPEF all'azienda fornitrice ottenendo così uno sconto immediato in fattura del 50%.
Torino Finestre è, a oggi, una delle pochissime aziende in Italia a concedere la Cessione Credito Ecobonus, avendo investito un ingente capitale sociale per anticipare di tasca propria l'importo pari alla detrazione spettante a chi effettua interventi di sostituzione dei vecchi infissi e serramenti, permettendo così agli affezionati clienti di migliorare l'efficienza energetica della propria casa con una minima spesa di acquisto, pari al 50% del totale fattura.
Questa opzione è naturalmente vantaggiosa in quanto non richiede il pagamento dell’importo totale e l’attesa di 10 anni per il rimborso del 50%, ma la detrazione viene applicata direttamente sulla fattura e i soldi non devono essere anticipati dall’acquirente. Una volta effettuato l’acquisto sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito che provvederà a rendere disponibile per il venditore la somma restante.
Puoi scaricare e stampare l'articolo 128 del decreto rilancio 2020 cliccando sul seguente link:
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