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  • Detrazioni fiscali : Proroga Incentivi 65% nel 2015

    Sostituzione Serramenti in pvc, tutto su Incentivi ed agevolazioni. Proroga Detrazioni Fiscali Irpef per tutto il 2015.

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    detrazioni fiscali 65 irpef

    Detrazioni fiscali 65% prorogate nel 2015.

    Le detrazioni fiscali del 65% sono state prorogate fino al 31 dicembre 2015

    Con la pubblicazione della Legge 23 dicembre 2014 n°190, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli immobili esistenti sono state prorogate nell'aliquota del 65% fino al 31/12/2015.

    Tra gli interventi proposti ricade la sostituzione dei serramenti esterni con nuovi serramenti a bassa trasmittanza termica, come i serramenti certificati CE di TORINO FINESTRE.

    Sarà sempre l'ENEA, come già avvenuto precedentemente, ad essere il portale di riferimento per reperire chiarimenti, informazioni e per l'inoltro delle domande di detrazione.

    Torino Finestre, allo scopo di tenere aggiornati i propri clienti sugli incentivi e sulle agevolazioni in materia di detrazioni fiscali, inerenti a serramenti ed infissi, ha realizzato questa sezione del sito web, raccogliendo e pubblicando le fonti più autorevoli.

    Tutta la documentazione inerente le pratiche di detrazione deve essere inviata via WEB.

    Verrà attivato un sito specifico per l'anno 2015 per il ricevimento delle domande di detrazione dell'anno in corso.

    Le richieste di detrazione relative a lavori terminati nel 2014 devono essere inoltrate qui.

    Per maggiori informazioni consulta il sito ENEA

    La migliore pubblicità di Torino Finestre è il passaparola, fatto dai nostri clienti già soddisfatti.

    A loro diciamo grazie per la fiducia concessaci, sperando di servirli sempre meglio e augurando loro un futuro pieno di successi.

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    Tag: detrazioni Irpef 2015, agevolazioni serramenti 2015, agevolazioni serramenti pvc 2015, sostituzione serramenti con agevolazioni.

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  • Detrazioni Fiscali 2018

    Guida alle detrazioni fiscali Irpef 2018: tutto quello che c'è da sapere sulla detrazione fiscale per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia.

    detrazioni fiscali 2018

    Torino Finestre ha raccolto in questo articolo tutto ciò che devi sapere in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali irpef, qualora tu voglia eseguire opere di ristrutturazione edilizia e/o miglioramento energetico nel 2018.

    Le detrazioni per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico sono disciplinate dalla legge finanziaria emanata per l'anno in cui sono state effettuate le spese, per cui è necessario informarsi anno per anno per conoscere le eventuali proroghe e/o modifiche a cui sono sottoposte.

    Inoltre, in fondo all'articolo, è presente un comodo archivio delle normative riguardanti le detrazioni fiscali per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia divise per anni. irpef, irpef ristrutturazione, itpef edilizia, edilizia, irpef miglioramento, irpef energetico, irpef detrazione.

    Interventi di Miglioramento Energetico Effettuati nel 2018

    Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

    • la proroga delle detrazioni per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018. Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

    - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
    - schermature solari.

    Sebbene per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 le detrazioni sono ridotte al 50%. In sede di approvazione le detrazioni del 65% sono state estese alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione fiscale di € 100.000. Allo scopo di beneficiare delle detrazioni gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

    Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di miglioramento energetico su parti comuni degli edifici condominiali per i quali le detrazioni in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

    • la riduzione al 50% delle detrazioni per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:

    - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
    - acquisto e posa in opera di schermature solari;
    - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione fiscale pari a € 30.000;
    - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

    Detrazione Fiscale per Ristrutturazione Edilizia effettuata nel 2018

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione fiscale dall’ Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

    Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione fiscale più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

    La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

    È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.

    In particolare, la detrazione fiscale spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:

    • Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;

    • Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013.

    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

    Archivio Anni Precedenti

    Per avere informazioni sui cambiamenti negli anni delle normative relative alle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, Torino Finestre® mette a disposizione un archivio degli anni precedenti a quello corrente.

    Tag: miglioramento irpef, detrazione fiscale, fiscale edilizia, fiscale miglioramento, miglioramento edilizia, edilizia

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  • Detrazioni Fiscali 2019

    Guida alle detrazioni fiscali Irpef 2019: tutto quello che c'è da sapere sulla detrazione fiscale per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia.

    detrazioni fiscali 2019

    Torino Finestre ha raccolto in questo articolo tutto ciò che devi sapere in materia di agevolazioni e detrazioni fiscali irpef, qualora tu voglia eseguire opere di ristrutturazione edilizia e/o miglioramento energetico nel 2019.

    Le detrazioni per ristrutturazione edilizia e miglioramento energetico sono disciplinate dalla legge finanziaria emanata per l'anno in cui sono state effettuate le spese, per cui è necessario informarsi anno per anno per conoscere le eventuali proroghe e/o modifiche a cui sono sottoposte.

    Inoltre, in fondo all'articolo, è presente un comodo archivio delle normative riguardanti le detrazioni fiscali per miglioramento energetico e ristrutturazione edilizia divise per anni. irpef, irpef ristrutturazione, itpef edilizia, edilizia, irpef miglioramento, irpef energetico, irpef detrazione.

    Interventi di Miglioramento Energetico Effettuati nel 2019

    Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

    • la proroga delle detrazioni per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2019. Il differimento del termine al 31.12.2019 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

    - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
    - schermature solari.

    Sebbene per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 le detrazioni sono ridotte al 50%. In sede di approvazione le detrazioni del 65% sono state estese alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione fiscale di € 100.000. Allo scopo di beneficiare delle detrazioni gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

    Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di miglioramento energetico su parti comuni degli edifici condominiali per i quali le detrazioni in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

    • la riduzione al 50% delle detrazioni per le spese sostenute dall’1.1.2019 per gli interventi di:

    - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
    - acquisto e posa in opera di schermature solari;
    - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione fiscale pari a € 30.000;
    - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

    Detrazione Fiscale per Ristrutturazione Edilizia effettuata nel 2019

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione fiscale dall’ Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

    Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione fiscale più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

    La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

    È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.

    In particolare, la detrazione fiscale spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:

    • Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;

    • Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di “in house providing” costituiti ed operanti al 31.12.2013.

    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

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