
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:
• la proroga delle detrazioni per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2019. Il differimento del termine al 31.12.2019 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- schermature solari.
Sebbene per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 le detrazioni sono ridotte al 50%. In sede di approvazione le detrazioni del 65% sono state estese alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione fiscale di € 100.000. Allo scopo di beneficiare delle detrazioni gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.
Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di miglioramento energetico su parti comuni degli edifici condominiali per i quali le detrazioni in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;
• la riduzione al 50% delle detrazioni per le spese sostenute dall’1.1.2019 per gli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione fiscale pari a € 30.000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.
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