Visto di Conformità
Visto di Conformità Torino Finestre
Attestazione dell’esecuzione dei controlli indicati dall’art. 2 del decreto n. 164 del 1999, al fine dell'ottenimento delle detrazioni fiscali del 50% per il risparmio energetico.
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle entrate.
Attraverso l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso:
-
garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
-
agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
-
contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
-
semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
-
contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il professionista autorizzato al rilascio del visto di conformità deve rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente, affidatosi alle sue cure, che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia.
Recensioni
Showroom Aperto:
Dal Lunedì al Sabato
15.30 - 19.00
Domenica chiuso!
.